Permessi generali d'importazione (PGI)

Per l'importazione di carburanti e combustibili liquidi (incluse miscele biogene) e di prodotti speciali affini in Svizzera (ad esclusione della zona franca di Samnaun) è necessario un permesso generale d'importazione (PGI). I prodotti soggetti all'obbligo sono elencati nell' Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi (allegato 1).

Categorie di PGI

CARBURA rilascia, per conto dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, i PGI per le seguenti categorie:

  • PGI A: importazione superiore a 3'000 m³ di prodotti soggetti all'obbligo di scorta per anno solare.
  • PGI B: importazione superiore a 20 kg lordi fino a un massimo di 3'000 m³ di prodotti soggetti all'obbligo di scorta per anno solare.
  • PGI C: importazione superiore a 20 kg lordi di prodotti speciali.

Le importazioni inferiori a 20 kg lordi non necessitano un PGI.

Prodotti soggetti all'obbligo di scorta e prodotti speciali

Sono considerati prodotti soggetti all'obbligo di scorta:

  • benzine per automobili;
  • olio diesel;
  • petrolio per l'aviazione (cherosene);
  • olio da riscaldamento.

Tutti gli altri prodotti elencati nell'ordinanza sono definiti prodotti speciali.

Biocarburanti

Dal 1° giugno 2018, l'importazione e dal 1° giugno 2019 anche la produzione in Svizzera di carburanti e combustibili biogenici rispettivamente le loro componenti (etanolo, HVO, biodiesel, residui di distillazione biodiesel, FAME, biodiesel puro) sono soggette a stoccaggio obbligatorio.