Dritti e obblighi

Per tutti i membri della CARBURA vigono i seguenti diritti ed obblighi.

  1. Scorte obbligatorie minime: condizione necessaria prima dell’ammissione alla Carbura è la costituzione di scorte obbligatorie di 1'000 m³ per tutti i prodotti soggetti ad obbligo di scorta che il membro intende importare.
  2. Partecipazione alla costituzione di scorte obbligatorie totale: gli obiettivi che l'insieme degli importatori è tenuto a raggiungere in merito alle scorte obbligatorie sono stabiliti nei programmi di costituzione di scorte obbligatorie. Per i nuovi membri le scorte obbligatorie minime iniziali vengono adattate annualmente alle importazioni (media dei tre anni solari precedenti).
  3. Permesso generale d'importazione: ogni membro ottiene un  permesso d'importazione per i prodotti che intende importare e per quelli per cui si impegna a costituire scorte obbligatorie.
  4. Capacità dei serbatoi prescritti: lo stoccaggio delle quantità obbligatorie deve essere effettuato in capacità di serbatoi propri o in affittate a lungo termine (almeno 3 anni). Il nuovo membro è tenuto a dimostrare il diritto di disporre delle capacità di serbatoi prima della firma del contratto di costituzione di scorte obbligatorie.
  5. Obbligo di stoccaggio: i prodotti indicati nel contratto di costituzione di scorte obbligatorie devono essere sempre stoccati nel luogo stabilito, secondo la qualità e le quantità prescritte. I luoghi di stoccaggio devono essere obbligatoriamente situati in territorio doganale svizzero.
  6. Assicurazione: i prodotti stoccati e impianti di stoccaggio devono essere assicurati per il rispettivo valore di riapprovvigionamento o ricostruzione contro incendi, fulmini, esplosioni e calamità naturali. Per quanto riguarda il rischio relativo ai macchinari e alla miscelazione dei prodotti, la CARBURA ha stipulato una polizza collettiva per i prodotti soggetti ad obbligo di scorta e i relativi depositi di stoccaggio. I rischi terrore e sismi per le scorte obbligatorie sono coperti di fondi di garanzia della CARBURA; per le scorte commerciali, tale rischio sono coperti da un'autoassicurazione della CARBURA. È inoltre necessaria un'assicurazione contro terzi per il rischio derivante dall'esistenza di impianti di stoccaggio nonché dallo stoccaggio e dalla manovra delle merci in detti impianti.
  7. Contributi: al fine di poter disporre di mezzi necessari per far fronte agli obblighi scaturiti dalla costituzione di scorte obbligatorie cui la Carbura deve ottemperare, i membri versano alla CARBURA contributi ai fondi di garanzia.
  8. 8. Finanziamento dei quantitativi obbligatori: i quantitativi obbligatori possono essere finanziati tramite credito cambiario garantito dalla Confederazione, concesso da istituti di credito privati.
  9. Indennità per costi d'esercizio e di capitale: per tutta la durata dello stoccaggio obbligatorio, a ciascun membro viene versata un'indennità a copertura dei costi derivanti (costi d'esercizio e di capitale). Il tasso di tale indennità viene fissato mensilmente.
  10. Indennità d'investimento: per tutta la durata dello stoccaggio, al fine di preservare l'operatività delle cubature dei serbatoi esistenti, ciascun membro riceve un'indennità a copertura dei costi di stoccaggio documentati, derivanti da rinnovamenti o da imposizioni delle autorità e da esigenze della CARBURA.