Qualità delle scorte obbligatorie

La qualità dei prodotti legati contrattualmente alle scorte obbligatorie deve corrispondere alla qualità commerciale. Il direttivo emette le specifiche dettagliate per le modalità di applicazione, le quali devono essere approvate dall'ufficio federale per l’approvvigionamento economico del paese (UFAE). Il membro è responsabile del controllo del rispetto delle specifiche di qualità.

Per l’attuale PLP XIX, in vigore dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2025, i seguenti prodotti e le rispettive qualità sono esplicitamente approvati per lo stoccaggio obbligatorio:

  • Benzina: senza piombo BF95 secondo SN EN 228, con un contenuto massimo di ossigeno del 2,7% (m / m) corrispondente a un contenuto di etanolo di max. 5% (V / V).
    Qualità superiori (ad esempio BF98) con un massimo di 5% di etanolo sono consentite alle stesse condizioni.
  • Cherosene: JET-A1 secondo i requisiti di “Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems“ (AFQRJOS).
  • Diesel: olio diesel invernale (classe 0) secondo SN EN 590. Olio diesel invernale di qualità superiore con massimo di 7%  di FAME è consentita alle stesse condizioni.
  • Olio combustibile extra leggero: olio combustibile di qualità ECO secondo SN 181'160-2. Gli oli combustibili di qualità superiore sono approvati alle stesse condizioni.
    Qualora Diesel sia utilizzato per coprire le quantità di scorte obbligatorie di olio combustibile extra-leggero, nel deposito deve essere installato un dispositivo approvato per la colorazione e la marcatura. Il diesel deve essere conforme a tutti i parametri secondo la norma SN 181'160-2.

Componenti, anche se la loro miscelazione risulterebbe in qualità conformi alle specifiche, non possono essere conteggiate per l'adempimento del contratto di stoccaggio obbligatorio. Per le raffinerie e i (bio-)combustibili il direttivo può emanare regolamenti speciali.